Sirmione e il nuovo regolamento edilizio: le mie proposte / 3

ECCO LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATA NEL CONSIGLIO DI IERI.
I sottoscritti propongono l'integrazione/modifica dei seguenti articoli:
Art.21 – Vigilanza sulle costruzioni
1. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile della vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle leggi del settore ed alle modalità esecutive del progetto presentato. Per il controllo durante l'esecuzione dei lavori, con l'assistenza dell'Ufficio Tecnico – settore edilizia privata, si avvarrà di personale appositamente incaricato che avrà facoltà di effettuare sopralluoghi per constatare il regolare andamento dei lavori e la loro corrispondenza con il progetto approvato. Il predetto personale avrà libero accesso nel cantiere, con comunicazione, anche telefonica, al proprietario ed al Direttore dei lavori,” (aggiunto) e dovrà ottenere dal direttore dei lavori tutti i chiarimenti necessari che verranno richiesti.
Art.22 – Competenze della commissione per il paesaggio 
1. La commissione per il paesaggio assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della L.R. 11.03.2005 n. 12 ed esprime obbligatoriamente parere in merito alle autorizzazioni paesaggistiche ed alle relative sanzioni, ed al giudizio di impatto paesistico dei progetti.
2. La commissione per il paesaggio è costituita per l'esame ed il parere su tutti gli interventi edilizi che introducano modifiche al quadro paesaggistico tutelato, valutandone gli aspetti compositivi ed estetici, ma soprattutto il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
3. “La Commissione ha competenza per esprimere parere circa la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi etc. e circa la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per l'incolumità pubblica.” (nuovo comma)
(abbiamo anche richiesto di riattivare la commissione edilizia riscontrando parere negativo da parte della maggioranza, non si è trovata sintesi nemmeno sulla possibilità di sedere alle commissioni del paesaggio senza diritto di parola)
TITOLO V – Nuovo articolo – Relazione annuale del Presidente Il Presidente della Commissione è tenuto ogni anno a redigere una dettagliata relazione al Consiglio Comunale sull'andamento della Commissione nell'anno precedente. La relazione sarà presentata al Consiglio Comunale al primo Consiglio Comunale utile di ogni anno solare.
Art.28:
3. punto b)  la disposizione della vegetazione o di altri schermi deve avvenire in modo tale da massimizzare sia l'ombreggiamento degli edifici durante il periodo estivo che la loro insolazione in quello invernale, “mediante la messa a dimora di piante ad alto fusto a foglia caduca” (aggiunto); più esattamente le azioni sopra citate devono essere applicate prioritariamente a: 
  superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
  sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, tetti e coperture;
  pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud; 6. L'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto alla preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi con provvedimento formale espresso. “Si dovranno conservare, per quanto è possibile, gli alberi di alto fusto esistenti nel territorio comunale.”(aggiunto) “
7.  Il Comune, in sede di rilascio di autorizzazioni edilizie comunque denominate, potrà imporre per motivate esigenze di natura ambientale, la messa a dimora delle seguenti essenze:

a. alberi: Cupressus Sempervirens Pyramidalis, Quercus Ilex, Carpinus Betulus, Celtis Australis, Cercis Siliquastrum, Quercus Robur, Quercus Suber, Alnus Glutinosa, Olea Europea, Chamaerops Excelsa e quanti altri tipici dell'ambiente gardesano;
b. arbusti: Arburus Unedo, Chamaerops Humilis, Pittosporum Tobira, Taxus Baccata, Buxus Sempervirens, Laurus Nobilis, Viburnum Tinus, Ilex Aquifolium, Rosmarinum Officinalis e quanti altri tipici dell'ambiente gardesano.”(nuovo)
8.  “Il Comune, in sede di rilascio di autorizzazioni edilizie comunque denominate, potrà vietare per motivate esigenze di natura ambientale, la messa a dimora di tutte le specie non tipiche dell'ambiente gardesano e di quelle che si rivelassero vettori di particolari fisiopatie o diffusive di parassiti.”(nuovo) 
9.  “Il Comune, sentita la Commissione per il paesaggio ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi etc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per l'incolumità pubblica.”(nuovo)
Art.29 – Reti ed impianti tecnologici degli edifici 
1.  Gli edifici devono essere dotati di canalizzazioni per i servizi di fognatura, distinte in acque nere e bianche, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo gli specifici regolamenti, ove previsti. “Ove sia esistente o prevista la di acquedotto industriale, gli edifici dovranno essere dotati di canalizzazione e allacciamento specifici.”(aggiunto) 
9.  Ai fini della tutela delle risorse idriche, gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione, “in zone in cui non sia esistente la rete di acquedotto industriale,” devono essere dotati di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche per gli eventuali usi di innaffio del verde privato, “con l'uso di serbatoi e cisterne completamente interrati della dimensione di almeno 1mc ogni 200mq.” Potrà essere ammessa la deroga in caso di dimostrata assenza di idonei spazi pertinenziali.
Art.30
3.  “Gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione integrale (la cui richiesta di autorizzazione sia successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento) dovranno rientrare almeno in classe energetica B
Art.37
pannelli a messaggio variabile per segnalazioni stradali o ambientali con i loro accessori; (eliminato)
Art.41
3. L'immissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere regolamentata in relazione alle caratteristiche della rete stradale:
a.            nelle strade di rilevante importanza viabilistica il cancello a delimitazione della proprietà deve essere arretrato di m 4,50 dal filo della carreggiata o maggiore distanza prevista dalle N.T.A. specifiche allegate al Piano urbanistico attuativo, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare; al fine di consentire una migliore visibilità, i due tratti di recinzione, nella parte arretrata, devono essere provvisti di raccordi obliqui e divergenti verso strada; “l'arretramento dal filo della carreggiata non dovrà avere pendenza superiore all'1,5%”;
5.così modificato: -Non sono ammessi nuovi box per autoveicoli o altri locali con ingressi indipendenti direttamente sulle strade-
Art.44 – Recinzioni e muri divisori
1. In tutte le zone del territorio comunale, escluse le aree agricole, gli spazi verso strada, quando le costruzioni siano edificate con distacco dai fili stradali, per la profondità stessa del distacco previsto, devono essere decorosamente sistemati a giardino o a cortile e possono essere recintati con cancellata o muretto non più alto di m 0,60 e soprastante cancellata, così che l'altezza complessiva non superi i m 1,70; “le recinzioni dovranno salvaguardare i ottici di rilevanza ambientale.”(aggiunto)  
2. Possono essere consentite recinzioni murarie di tipo cieco con altezza massima di m 2,20 nel caso siano preesistenti in loco i suddetti tipi di recinzione. Le parti nuove devono essere realizzate in continuità a quelle esistenti, con le stesse caratteristiche, materiali e tecniche costruttive “e dovranno salvaguardare i coni ottici di rilevanza ambientale. ” (eliminato)  
4. Per le recinzioni delimitanti insediamenti confinanti con aree agricole, i relativi manufatti devono sorgere arretrati di almeno un metro rispetto alla zona agricola o collinare in modo da consentire obbligatoriamente la messa a dimora di essenze arboree od arbustive rampicanti che coprano i muri di cinta con la funzione di mitigazione ambientale tra l'ambiente edificato ed il paesaggio agricolo,” sottoposte alle stesse limitazioni di cui all'art. 28, punti 7 e 8. “(aggiunto)
Nuovo articolo – Depositi
E' vietato il deposito di materiali di qualsiasi tipo all'aperto.

cons.Andrea Volpi
cons.Donatella Garlaschi

Vai articolo originale: http://andreavolpi.blogspot.com/2011/07/sirmione-e-il-nuovo-regolamento_21.html

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